Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 7 del 26 aprile 2011
Il presente regolamento disciplina l’utilizzazione dell’area sosta camper, di seguito denominata "area camper", sita in Villar Focchiardo, lungo la strada comunale denominata Via Fratta. Disciplina altresì l’uso dell’impianto igienico-sanitario pertinente alla stessa area, destinato allo scarico delle acque reflue delle autocaravan.
La materia oggetto del presente regolamento è disciplinata dalle seguenti normative:
L’abrogazione dei testi normativi sopra citati o l’emanazione di nuove norme comporterà l’adeguamento del presente regolamento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
La sosta all’interno dell’area è permessa solo alle autocaravan definite dall’art. 54, lettera m), del D. Lgs. 285/1992: “Veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per il trasporto e l’alloggio di un massimo di sette persone, compreso il conducente”.
Non sono permessi altri sistemi di campeggio. I trasgressori saranno immediatamente allontanati. L’area di sosta è istituita con ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 285/1992.
L’area è attrezzata per ospitare un numero massimo di 30 autocaravan.
La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore dall’insediamento. La violazione di tale disposizione comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 18, comma 2, della L.R. 54/1979 e l’allontanamento immediato dei trasgressori.
Sono consentiti campeggi mobili di autocaravan organizzati da enti ed associazioni senza fini di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, della durata massima di 10 giorni. Il responsabile dell’ente o dell’associazione presenta al Sindaco una richiesta in carta libera recante le generalità, i dati dell’associazione, le finalità specifiche dell’iniziativa, la durata e il numero di autocaravan previste.
Ai sensi dell’art. 56 della Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche, il Sindaco concede le necessarie autorizzazioni per i campeggi. La violazione di quanto disposto comporta una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. 54/1979 e l’allontanamento immediato dei trasgressori.
La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole. I veicoli devono essere parcheggiati con le ruote anteriori rivolte verso il viale interno dell’area. È vietato sostare lungo il viale interno o in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. È altresì vietato sostare nei pressi dell’accesso all’area, impedendo le manovre di ingresso o uscita. Infine, è vietato sostare nei pressi della fontana dell’area camper, ostacolando il rifornimento idrico delle autocaravan.
L’utilizzazione dell’acqua è permessa solo per scopi domestici. È vietato il rifornimento idrico dei camper. I rubinetti della fontana e dei lavandini devono rimanere aperti solo per il tempo strettamente necessario all’uso.
È assolutamente vietato all’interno dell’area:
In caso di danneggiamento di beni comunali o del soggetto gestore, l’autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori, nel rispetto della normativa vigente.
L’accesso delle autocaravan all’area camper è a pagamento, secondo le tariffe allegate al presente regolamento. L’utente è tenuto ad esporre sul cruscotto del veicolo la ricevuta di pagamento, con l’ora di inizio della sosta.
L’Associazione Camper Club Villar Focchiardo e/o il soggetto gestore possono applicare eventuali sconti per soci e non soci. Le tariffe possono essere aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale, sentita l’associazione o il soggetto gestore.
Ai sensi dell’art. 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti e delle acque reflue su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti igienico-sanitari. La violazione comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 185, comma 6, del D. Lgs. 285/1992.
L’impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all’art. 278 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell’area camper. Lo scarico delle acque reflue è a pagamento, in base alle tariffe allegate al regolamento.
Le autocaravan possono procedere al rifornimento idrico e allo scarico delle acque reflue nei giorni e secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale in accordo con il soggetto gestore. Gli utenti sono tenuti a mantenere pulita l’area dopo l’uso. È vietato scaricare materiali non previsti dal regolamento.
Per quanto non previsto dal regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia.
La vigilanza sull’applicazione del regolamento è esercitata dalla polizia municipale, dai soci dell’Associazione Camper Club Villar Focchiardo e dagli operatori autorizzati. Tutti devono essere formalmente autorizzati dal Comune.
Ogni infrazione comporta una sanzione amministrativa con pagamento di una somma compresa tra € 25,00 e € 150,00.
Le modifiche al regolamento sono possibili secondo le disposizioni di legge, dello Statuto Comunale e dei regolamenti vigenti.
L’esecutività del regolamento è subordinata alla pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.