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Regolamento Area Camper

Allegato alla D.A.C. N. UG del 2 agosto 2018

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO - PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZAZIONE DELL’AREA SOSTA CAMPER

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 7 del 26 aprile 2011

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina l’utilizzazione dell’area sosta camper, di seguito denominata "area camper", sita in Villar Focchiardo, lungo la strada comunale denominata Via Fratta. Disciplina altresì l’uso dell’impianto igienico-sanitario pertinente alla stessa area, destinato allo scarico delle acque reflue delle autocaravan.

ARTICOLO 2

La materia oggetto del presente regolamento è disciplinata dalle seguenti normative:

L’abrogazione dei testi normativi sopra citati o l’emanazione di nuove norme comporterà l’adeguamento del presente regolamento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 3

La sosta all’interno dell’area è permessa solo alle autocaravan definite dall’art. 54, lettera m), del D. Lgs. 285/1992: “Veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per il trasporto e l’alloggio di un massimo di sette persone, compreso il conducente”.

Non sono permessi altri sistemi di campeggio. I trasgressori saranno immediatamente allontanati. L’area di sosta è istituita con ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 4

L’area è attrezzata per ospitare un numero massimo di 30 autocaravan.

ARTICOLO 5

La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore dall’insediamento. La violazione di tale disposizione comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 18, comma 2, della L.R. 54/1979 e l’allontanamento immediato dei trasgressori.

ARTICOLO 6

Sono consentiti campeggi mobili di autocaravan organizzati da enti ed associazioni senza fini di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, della durata massima di 10 giorni. Il responsabile dell’ente o dell’associazione presenta al Sindaco una richiesta in carta libera recante le generalità, i dati dell’associazione, le finalità specifiche dell’iniziativa, la durata e il numero di autocaravan previste.

Ai sensi dell’art. 56 della Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche, il Sindaco concede le necessarie autorizzazioni per i campeggi. La violazione di quanto disposto comporta una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. 54/1979 e l’allontanamento immediato dei trasgressori.

ARTICOLO 7

La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole. I veicoli devono essere parcheggiati con le ruote anteriori rivolte verso il viale interno dell’area. È vietato sostare lungo il viale interno o in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. È altresì vietato sostare nei pressi dell’accesso all’area, impedendo le manovre di ingresso o uscita. Infine, è vietato sostare nei pressi della fontana dell’area camper, ostacolando il rifornimento idrico delle autocaravan.

ARTICOLO 8

L’utilizzazione dell’acqua è permessa solo per scopi domestici. È vietato il rifornimento idrico dei camper. I rubinetti della fontana e dei lavandini devono rimanere aperti solo per il tempo strettamente necessario all’uso.

ARTICOLO 9

È assolutamente vietato all’interno dell’area:

In caso di danneggiamento di beni comunali o del soggetto gestore, l’autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 10

L’accesso delle autocaravan all’area camper è a pagamento, secondo le tariffe allegate al presente regolamento. L’utente è tenuto ad esporre sul cruscotto del veicolo la ricevuta di pagamento, con l’ora di inizio della sosta.

L’Associazione Camper Club Villar Focchiardo e/o il soggetto gestore possono applicare eventuali sconti per soci e non soci. Le tariffe possono essere aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale, sentita l’associazione o il soggetto gestore.

ARTICOLO 11

Ai sensi dell’art. 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti e delle acque reflue su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti igienico-sanitari. La violazione comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 185, comma 6, del D. Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 12

L’impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all’art. 278 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell’area camper. Lo scarico delle acque reflue è a pagamento, in base alle tariffe allegate al regolamento.

Le autocaravan possono procedere al rifornimento idrico e allo scarico delle acque reflue nei giorni e secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale in accordo con il soggetto gestore. Gli utenti sono tenuti a mantenere pulita l’area dopo l’uso. È vietato scaricare materiali non previsti dal regolamento.

ARTICOLO 13

Per quanto non previsto dal regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

La vigilanza sull’applicazione del regolamento è esercitata dalla polizia municipale, dai soci dell’Associazione Camper Club Villar Focchiardo e dagli operatori autorizzati. Tutti devono essere formalmente autorizzati dal Comune.

Ogni infrazione comporta una sanzione amministrativa con pagamento di una somma compresa tra € 25,00 e € 150,00.

ARTICOLO 14

Le modifiche al regolamento sono possibili secondo le disposizioni di legge, dello Statuto Comunale e dei regolamenti vigenti.

ARTICOLO 15

L’esecutività del regolamento è subordinata alla pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.